DOVERI DELLO STATO CATTOLICO VERSO LA CHIESA Secondo il magistero tradizionale della Chiesa

INTRODUZIONE

Il cardinal Alfredo Ottaviani, che fu, assieme a padre Felice Maria Cappello e al card. Felice Cavagnis, uno dei massimi specialisti di “Diritto Pubblico Ecclesiastico” (ossia dei rapporti tra Stato e Chiesa) si decise a dare alle stampe la conferenza che aveva tenuto  il 2 marzo 1953 nell’aula magna del Pontificio Ateneo Lateranense,

convintosi dell’ opportunità di divulgare quanto aveva detto in quella solenne adunanza e insegnato per lunghi anni e pubblicato in vari volumi (Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, 3 voll., Roma, 1936; Compendium Juris Publici Ecclesiastici, 1 vol., Roma, 1938) insegnamento riassunto nella conferenza qui riportata Doveri dello Stato cattolico verso la Religione (Città del Vaticano, Libreria del Pontificio Ateneo Lateranense, 2 marzo 1953).

Purtroppo la dottrina costante della Chiesa sui rapporti tra potere temporale e spirituale, sino ad allora comunemente insegnata, venne stravolta e duramente criticata dai modernisti durante i lavori del Concilio Vaticano II. Ottaviani, il “carabiniere della Chiesa”, scese allora in campo e difese con ardore la dottrina cattolica contro l’eresia modernista. Celebre è la battaglia riguardo alla “Libertà religiosa” Dignitatis humanae (d’ora in poi ‘DH’)), nella quale il card. Agostino Bea si scontrò col card. Ottaviani il 19 giugno del 1962.

Ottaviani difese durante il Vaticano II la Tesi bellarminiana insegnata comunemente ed ininterrottamente dai Padri ecclesiastici e dal Magistero sino a Pio XII sulla cooperazione subordinata dello Stato rispetto alla Chiesa, data la gerarchia del fine (naturale per lo Stato e soprannaturale per la Chiesa)[1], mentre il card. Bea presentò un documento (De Libertate religiosa) diametralmente opposto già nel titolo a quello del card. Ottaviani (De Tolerantia religiosa) e all’insegnamento comune e costante della Tradizione.

Il 19 giugno del 1962 alla vigilia del Concilio (11 ottobre), durante l’ultima seduta della ‘Commissione preparatoria’, vi fu uno scontro verbale violento tra i due; mons. Marcel Lefebvre che assistette al duello narra: «il card. Ottaviani si alza e, segnandolo col dito, dice al card. Bea: “Eminenza, lei non aveva il diritto di fare questo schema, perché è uno schema teologico e dunque di pertinenza della Commissione di Teologia”. E il card. Bea alzandosi dice: “Scusi, avevo il diritto di fare questo schema come presidente della Commissione per l’Unità: se c’è una cosa che interessa l’unità è proprio la libertà religiosa”, e aggiunse rivolto al card. Ottaviani: “Mi oppongo radicalmente a quanto dite nel vostro schema De Tolerantia religiosa”»[2]. Il cardinal Ruffini dovette constatare il grave dissenso tra i due porporati e riferire a papa Giovanni, che avocò a sé la questione dibattuta permettendo allo schema di Bea di continuare il suo iter, per il quale si giunse alla Dichiarazione conciliare sulla Libertà religiosa.

La Dichiarazione su “La Libertà Religiosa” (DH, 7 dicembre 1965) è, evidentemente, in contraddizione con la Tradizione apostolica e il Magistero costante della Chiesa riassunti nel Diritto Pubblico Ecclesiastico[3].

La dottrina cattolica, cessate le persecuzioni, è sempre stata (dal 390 al 1953/58) quella della subordinazione dello Stato alla Chiesa, come del corpo all’anima. Essa ha conosciuto delle sfumature accidentali: potere diretto in spiritualibus e indiretto in temporalibus ratione peccati oppure potere diretto anche in temporalibus, ma non esercitato e dato al Principe temporale dal Pontefice romano (plenitudo potestatis). Mai dal 313 nessun Papa, Padre ecclesiastico, Dottore della Chiesa, teologo o canonista approvato dalla Chiesa ha insegnato la separazione tra Stato e Chiesa, che da tutti è sempre stata condannata.

Ora la ‘DH’ insegna pastoralmente che l’uomo ha “diritto alla libertà religiosa […] privatamente [e fin qui nulla da obiettare, si tratta del ‘foro interno’ che riguarda solo l’uomo e Dio e non lo Stato] e in pubblico sia da solo sia associato ad altri [e qui casca l’asino, infatti in ‘foro esterno’ non si ha il diritto di professare l’errore; si può parlare solo di tolleranza mai di diritto]. […]. È necessario che a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto il diritto alla libertà in materia religiosa. […] Libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli uomini  e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell’ordinamento giuridico [ecco la rottura totale con il ‘Diritto Pubblico Ecclesiastico’ da papa Gelasio sino a Pio XII]” (‘DH’, nn. 2, 3, 6 e 13).

Proponiamo ai nostri lettori la conferenza del cardinal Ottaviani affinché possano conoscere la dottrina cattolica sui rapporti tra Stato e Chiesa e nel medesimo tempo premunirsi contro il veleno neomodernista che dal 1959 ammorba l’ ambiente ecclesiale.

 

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Premessa del card. Ottaviani

Non avrei mai pensato a dare alle stampe la conferenza che tenni il 2 marzo 1953 nell’aula magna del Pontificio Ateneo Lateranense, se non mi avesse a ciò spinto il gran numero di richieste pervenutemi da pubblicisti e da membri del corpo insegnante di diversi istituti di studi superiori, i quali hanno insistito sull’opportunità di divulgare quanto io dissi in quella solenne adunanza[4].

«“È da troppo – mi ha scritto un distinto religioso – che il diritto pubblico della Chiesa non conosce che le riservate aule degli istituti ecclesiastici, mentre è urgente il bisogno di divulgarlo in mezzo a tutti i ceti sociali, sopra tutto tra quelli più elevati.

La stampa ne tace per principio, diretta com’è da uomini che hanno il culto della libertà assai più di quello della verità […]. Lo smarrimento generale cui assistiamo, le perplessità degli uomini di Stato e gli stessi enormi errori che si commettono nelle ibride riunioni tra Stati e partiti richiedono che il problema capitale tra Stato e Chiesa venga posto, apertis verbis, che se ne discorra largamente e con la maggior chiarezza, e, sopra tutto, senza paura. “Il coraggio cristiano è virtù cardinale che si chiama fortezza”».

Tutte queste vive insistenze mi hanno convinto come oggi, più di ogni altro tempo, sia necessario che ogni sacerdote ed ogni laico che collabora all’apostolato del clero imiti, nella misura che gli è possibile, l’esempio del Divin Maestro, il quale disse di sé: “Ad hoc veni in mundum ut testimonium perhibeam veritati[5].

Qualcuno, forse, noterà che non ho fatto nomi di autori, anche riportandone qualche volta testualmente alcune affermazioni. Me ne sono astenuto per due motivi: anzitutto, perché poco importa sapere che certe idee sono sostenute dall’uno o dall’altro scrittore, quando sono talmente diffuse, da non potersi considerare più come proprie di qualche individuo; inoltre ho voluto seguire la norma di Sant’Agostino, che ci insegna a combattere non gli erranti, ma l’errore. E con ciò mi sono attenuto anche al programma e all’esempio dell’augusto Pontefice, gloriosamente regnante, che ha assunto per motto del suo pontificato: “Veritatem facientes in caritate[6].

Roma 25 marzo 1953

 

Che i nemici della Chiesa abbiano in ogni tempo osteggiato, la sua missione, negandole alcune – o anche tutte – le sue divine prerogative e i suoi poteri, non fa meraviglia.

L’impeto dell’assalto, con i suoi fallaci pretesti, proruppe già contro il divino Fondatore di questa  bimillenaria e pur sempre giovane istituzione: contro di Lui si gridò – come si grida tuttora – “Nolumus hunc regnare super nos!”[7]. E con la pazienza e la serenità che le viene dalla sicurezza dei suoi profetati destini, e dalla certezza della sua divina missione, la Chiesa canta nei secoli: “Non eripit mortalia qui regna dat caelestia[8].

Sorge invece in noi la meraviglia, e cresce fino allo stupore, e si effonde in mestizia, quando il tentativo di strappare le spirituali armi di giustizia e di verità dalle mani di questa Madre benefica che è la Chiesa viene effettuato proprio dai figli: ed anche da quei figli che, trovandosi in Stati iterconfessionali, vivendo in continuo contatto coi fratelli dissidenti, dovrebbero sentire più di ogni altro il dovere di gratitudine verso questo Madre che ha sempre usato dei suoi diritti per difendere, custodire, salvaguardare i propri fedeli.

Chiesa carismatica e Chiesa del diritto?

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[1] Vedi inoltre l’intervento del card. A. Ottaviani del 23 settembre 1964, in A. S., lib. III, cap. 2, p. 283 e l’intervento del 17 settembre 1965 in A. S., lib. IV, cap. 1, p. 179. Ottaviani parlava di “tolleranza pratica” delle false religioni, poiché solo il vero ha diritti, mentre Bea insisteva sulla “libertà di diritto” di tutte le religioni. Ora se vero e falso, male e bene hanno pari diritti, teoreticamente si nega la sinderesi (“malum vitandum, bonum faciendum”) e praticamente il principio di identità e non contraddizione, secondo il quale “il vero è il vero, il falso è il falso e il vero non è il falso”.

[2] M. Lefebvre, Il colpo da maestro di satana, Milano, Il Falco, 1978, pp. 13-14.

[3] Si veda S. Gregorio Nazianzeno (†390), Hom. XVII; S. Giovanni Crisostomo (†407), Hom. XV super IIam Cor.; S. Ambrogio (†397), Sermo conta Auxentium; S. Agostino (†430), De civitate Dei  (V, IX, t. XLI, col. 151 ss.); S. Gelasio I (†496), Epist. ad Imperat. Anastasium I; S. Leone Magno (†461), Epist. CLVI, 3; S. Gregorio Magno (†604), Regesta, n. 1819; S. Isidoro Da Siviglia (†636), Sent., III, 51; S. Nicola I, Epistul. Proposueramus quidam (865); S. Gregorio VII († 1085), Dictatus Papae (1075), I epistola a Ermanno Vescovo di Metz (25 agosto 1076), II epistola a Ermanno (15 marzo 1081); Urbano II (†1099), Epist. ad Alphonsum VI regem; S. Bernardo Di Chiaravalle (†1173), Epistola a papa Eugenio III sulle due spade; Innocenzo III (†1216), Sicut universitatis conditor (1198), Venerabilem fratrem (1202), Novit ille (1204); Innocenzo IV (†1254), Aeger cui levia (1245); S. Tommaso D’Aquino (†1274), In IVum Sent., dist. XXXVII, ad 4; Quaest. quodlib., XII, a. 19; S. Th., II-II, q. 40, a. 6, ad 3; Quodlib. XII, q. XII, a. 19, ad 2; Bonifacio VIII (†1303), Bolla Unam sanctam (1302); Cajetanus (†1534), De comparata auctoritate Papae et Concilii, tratt. II, pars II, cap. XIII; S. Roberto Bellarmino (†1621), De controversiis; F. Suarez ( †1617), Defensio Fidei catholicae; Gregorio XVI, Mirari vos (1832); Pio IX, Quanta cura e Syllabus (1864). PIO IX nella Quanta cura  ha definito esplicitamente che la libertà religiosa in foro esterno “è contraria alla dottrina della S. Scrittura, della Chiesa e dei Santi padri ecclesiastici” e che “lo Stato ha il dovere di reprimere i violatori [pubblici] della Religione cattolica con pene specifiche”; Leone XIII, Immortale Dei (1885), Libertas (1888); S. Pio X, Vehementer (1906); Pio XI, Ubi arcano (1921), Quas primas (1925), Pio XII, Discorso ai Giuristi Cattolici Italiani, 6 dicembre 1953.

[4] Trascriviamo il testo della conferenza dall’opuscolo edito nel 1953 dalla libreria del Pontificio Ateneo Lateranense e da tempo esaurito.

[5] “Sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla vita” (Gv., 18, 37).

[6] “Seguendo il vero con amore” (Ef., 4, 15): divisa di Papa Pio XII.

[7] “Non vogliamo che quest’uomo regni su di noi!” (Lc., 19, 14).

[8] “Non usurpa i regni mortali chi li dà celesti” (Ufficio dell’Epifania).